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Policano
view post Posted on 17/9/2008, 19:54




CITAZIONE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SANTONE (all’epoca dei fatti dirigente della Pol. Nuovo Campobasso Srl) E DELLA SOCIETA’ POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO (nota n. 3128/182pf07-08/SP/ma del 27.2.2008)

la Commissione Disciplinare nazionale; letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria difensiva prodotta dalla società deferita; udite le conclusioni delle parti presenti, con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati e l’applicazione al sig. Santone Giovanni della sanzione di anni cinque di inibizione ed alla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl quella di penalizzazione di punti 6 in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2008/2009, e con quest’ultima e l’altro deferito che hanno invocato il proprio proscioglimento, osserva quanto segue.

Dalle risultanze istruttorie è emerso in maniera pacifica che il sig. Santone, prima della disputa di un incontro molto delicato per il sodalizio di cui era dirigente, ha contattato telefonicamente l’arbitro designato alla direzione di esso: la circostanza infatti è stata riferita sia dal sig. Ronchi, il quale afferma che la conversazione ha avuto luogo il giorno immediatamente precedente quello fissato per la disputa della partita, sia dallo stesso deferito, che la fa risalire ad alcuni giorni prima.

Deve a questo punto essere valutato quale sia stato il contenuto della predetta conversazione telefonica, evidenziando comunque che nessuna rilevanza ha il fatto, invocato nella memoria difensiva, che essa sia stata preceduta dalla richiesta di ricusazione dell’arbitro Ronchi avanzata dalla Polisportiva Nuovo Campobasso.

L’arbitro esclude che l’interlocutore gli abbia rivolto richieste specifiche ed esplicite, ma riferisce il tono pesantemente allusivo dell’altro che gli ha fatto percepire chiaramente che avrebbe gradito un “occhio di riguardo” a favore della Nuova Campobasso. Dal canto suo il sig. Santone afferma invece che la sua telefonata aveva come unica finalità quella di chiarire uno sgradevole episodio avvenuto in occasione di un precedente incontro tra lui e l’arbitro Ronchi e di augurare a quest’ultimo una fulgida carriera :shifty: . Molti sono gli elementi che inducono a ritenere assolutamente non credibile la versione del deferito.

Non può apparire casuale che la telefonata di presunto chiarimento sia stata effettuata nell’immediatezza dell’incontro, peraltro molto delicato come è stato riconosciuto dal sig. Santone, affidato alla direzione dell’arbitro sig. Ronchi, chiarimento che aveva ad oggetto un’altra gara disputatasi ben cinque mesi prima.

A riguardo il deferito sostiene che in precedenza aveva cercato di contattare il sig. Ronchi, senza riuscirvi, ma di tali tentativi non vi è traccia alcuna tanto che di essi l’arbitro parla solo in quanto gli erano stati riferiti dal sig. Santone. Neppure merita apprezzamento l’affermazione di quest’ultimo inerente la circostanza che si sarebbe messo a disposizione dell’altro per aiutarlo limitatamente alle questioni inerenti l’attività di polizia :B): , affermazione alla quale la memoria difensiva si appiglia per invocare la presunta natura privata e personale del colloquio che sarebbe avvenuto al di fuori dell’ambito sportivo, salvo poi smentirsi quando nel medesimo atto si parla di giusto spirito sportivo che avrebbe pervaso il gesto del sig. Santone.

Il riferimento fatto da quest’ultimo a proprie importanti conoscenze, puntualmente ricordato dal sig. Ronchi, lascia invece pensare a pressioni, neppure tanto velate, sull’arbitro al fine di indurlo ad un atteggiamento compiacente in cambio di vantaggi di natura personale :o: . Ovviamente le profferte del deferito non si sono esplicitate in forma diretta perché tale atteggiamento avrebbe avuto di certo effetti controproducenti, ma il tono da lui usato, siccome riferito dall’arbitro, lascia chiaramente intendere la sua intenzione di raggiungere un accordo, o quantomeno un comportamento fattivo, teso a concretizzare uno scambio di favori ^_^ , confidando nella possibilità che il sig. Ronchi, tentato dal miraggio di trarre vantaggi dalla situazione ed ulteriormente influenzato dal grado superiore del suo interlocutore nell’ambito della Polizia di Stato, avrebbe potuto mostrare un occhio di riguardo in favore della Polisportiva Nuovo Campobasso. ;)

Nella memoria difensiva si nega che questa avesse la volontà di avvicinare l’arbitro tramite il proprio dirigente, la cui iniziativa era completamente scollegata dalla condotta della società, ed in effetti non vi è alcuna prova del coinvolgimento diretto del sodalizio, il quale infatti è stato deferito a titolo di responsabilità oggettiva. image

Il tentativo di perpetrare l’illecito è stato interrotto sul nascere dal comportamento dell’arbitro che ha impedito il passaggio alle successive fasi del disegno, ma ciò non toglie che tale tentativo sia stato posto in essere.

Anche se l’adamantino atteggiamento del sig. Ronchi, che ha immediatamente informato i suoi superiori circa il contenuto della telefonata, ha vanificato sul nascere il palese e doloso tentativo del deferito, dimostrato da quanto riferito dall’arbitro la cui versione, del tutto priva di motivazioni tese all’alterazione della verità, al contrario di quelle del sig. Santone intrise di necessità difensiva, di influenzare l’andamento della gara e di incidere sul risultato della stessa, appare innegabile che tale tentativo sia stato posto in essere da parte del sig. Santone, la cui responsabilità a riguardo dovrà conseguentemente essere dichiarata, unitamente a quella oggettiva della società di cui all’epoca dei fatti egli rivestiva la qualifica di dirigente.

In ordine all’entità delle sanzioni, la Commissione ritiene che al Santone debba essere inflitta l’inibizione nella misura minima di anni tre prevista dal previgente CGS. Per la Società Polisportiva Nuovo Campobasso appare congrua la penalizzazione di punti tre in classifica che, non risultando afflittiva con riferimento alla stagione sportiva in corso, dovrà essere scontata nella prossima stagione sportiva 2008/2009.

P. Q. M.

Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Santone Giovanni la sanzione dell’inibizione per anni 3 (tre) ed alla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl quella della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2008/2009..

www.figc.it
L'aiutino

Quest'uomo è un mito cazzo!
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militanza_ribelle
view post Posted on 18/9/2008, 00:42




nome: Giovanni
cognome: Santone
professione: la merda
morale della favola: eeeeeeeee Santone e nù figghje è puttà!!!

(CITAZIONE CANTERINA CAMPUASCIANA)
 
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Policano
view post Posted on 18/9/2008, 13:43




CITAZIONE (militanza_ribelle @ 18/9/2008, 01:42)
nome: Giovanni
cognome: Santone
professione: la merda
morale della favola: eeeeeeeee Santone e nù figghje è puttà!!!

(CITAZIONE CANTERINA CAMPUASCIANA)

Un pò di rispetto per i tuoi superiori! :angry:
 
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2 replies since 17/9/2008, 19:54   106 views
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